Art. 26 · Controllo della qualità

Art. 26

Controllo della qualità

In vigore dal 16 apr 2014
Controllo della qualità 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a)   «ispezioni»: controlli della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva 2006/43/CE; b)   «ispettore»: un soggetto preposto al controllo della qualità che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo e che sia dipendente di un'autorità competente o altrimenti incaricato da quest'ultima; c)   «esperto»: una persona fisica che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione. 2.   Le autorità competenti designate a norma dell', paragrafo 1, pongono in essere un sistema efficace di controllo della qualità della revisione. Esse conducono i controlli della qualità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali di enti di interesse pubblico sulla base di un'analisi del rischio e: a) quanto meno ogni tre anni, in caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico diversi da quelli definiti all', punti 17 e 18, della direttiva 2006/43/CE; e b) in casi diversi da quelli di cui alla lettera a), quanto meno ogni sei anni. 3.   L'autorità competente si assume le seguenti responsabilità: a) l'approvazione e la modifica dei metodi di ispezione, compresi i manuali sulle ispezioni e sulle relative verifiche successive, i metodi di presentazione delle relazioni e i programmi di ispezione periodica; b) l'approvazione e la modifica delle relazioni di ispezione e delle relazioni sulle relative verifiche successive; c) l'approvazione e la designazione degli ispettori per ogni ispezione. L'autorità competente assegna risorse adeguate al sistema di controllo della qualità. 4.   L'autorità competente organizza il sistema di controllo della qualità in modo che sia indipendente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo. L'autorità competente assicura che siano attuate politiche e procedure appropriate in materia di indipendenza e di obiettività del personale, compresi gli ispettori, e di gestione del sistema di controllo della qualità. 5.   Nel designare gli ispettori, l'autorità competente si basa sui seguenti criteri: a) gli ispettori hanno un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche nella revisione legale dei conti e nell'informativa finanziaria unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità; b) una persona che esercita l'attività di revisore legale, è dipendente o associata in altro modo a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile non è autorizzata a esercitare l'attività di ispettore; c) una persona non è autorizzata a partecipare come ispettore all'ispezione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o impresa di revisione contabile; d) gli ispettori dichiarano l'assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da sottoporre a ispezione. In deroga al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, un'autorità competente può incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione. In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti definiti nel presente paragrafo. Gli esperti non partecipano alla governance e non sono dipendenti di associazioni e organismi professionali, né sono da essi altrimenti incaricati, ma possono essere membri di tali associazioni o organismi. 6.   Le ispezioni riguardano almeno gli elementi seguenti: a) una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; b) una verifica adeguata della conformità delle procedure e un riesame dei file di revisione degli enti di interesse pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità; c) alla luce dei risultati dell'ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, una valutazione del contenuto dell'ultima relazione di trasparenza annuale pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile a norma dell'. 7.   Il riesame riguarda almeno le seguenti direttive e procedure interne di controllo di qualità adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile: a) il rispetto da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dei principi applicabili in materia di revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza, inclusi quelli di cui al capo IV della direttiva 2006/43/CE e agli del presente regolamento, nonché delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato; b) la quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di cui all' della direttiva 2006/43/CE; c) il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all' del presente regolamento. Ai fini della verifica della conformità, i file di revisione sono selezionati sulla base di un'analisi del rischio di una mancata esecuzione in maniera adeguata della revisione legale dei conti. Le autorità competenti verificano inoltre periodicamente le metodologie per condurre le revisioni legali dei conti utilizzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile. Oltre all'ispezione ai sensi del primo comma, le autorità competenti hanno il potere di effettuare altre ispezioni. 8.   I risultati e le conclusioni delle ispezioni su cui sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, sono debitamente comunicati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione e discussi con loro prima che la relazione di ispezione sia finalizzata. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione danno attuazione alle raccomandazioni formulate in seguito a un'ispezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'autorità competente. Tale periodo non supera i dodici mesi nel caso di raccomandazioni inerenti al sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. 9.   L'ispezione è oggetto di una relazione contenente le principali conclusioni e raccomandazioni scaturite dal controllo della qualità.
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