Art. 25 · Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale

Art. 25

Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale Le autorità competenti designate conformemente all', paragrafo 1, e, laddove appropriato, qualunque autorità alla quale la suddetta autorità competente ha delegato funzioni coopera a livello nazionale con: a) le autorità competenti di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE; b) le autorità di cui all', paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano state designate o meno quali autorità competenti ai fini del presente regolamento; c) le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di cui agli della direttiva 2005/60/CE. Ai fini di tale cooperazione si applica l'obbligo del segreto professionale di cui all' del presente regolamento.
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