Art. 25
Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale
In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale
Le autorità competenti designate conformemente all', paragrafo 1, e, laddove appropriato, qualunque autorità alla quale la suddetta autorità competente ha delegato funzioni coopera a livello nazionale con:
a)
le autorità competenti di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE;
b)
le autorità di cui all', paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano state designate o meno quali autorità competenti ai fini del presente regolamento;
c)
le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di cui agli della direttiva 2005/60/CE.
Ai fini di tale cooperazione si applica l'obbligo del segreto professionale di cui all' del presente regolamento.
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