Art. 24
Delega di compiti
In vigore dal 16 apr 2014
Delega di compiti
1. Gli Stati membri possono delegare o consentire alle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, di delegare i compiti che devono essere espletati in applicazione del presente regolamento ad altre autorità o altri organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge per l'espletamento di tali compiti, eccetto quelli riguardanti:
a)
il sistema di controllo della qualità di cui all';
b)
le indagini di cui all' del presente regolamento e all' della direttiva 2006/43/CE derivanti da tale sistema di controllo della qualità o avviate in seguito a segnalazione di un'altra autorità; e
c)
sanzioni e misure di cui al capo VII della direttiva 2006/43/CE, in seguito a controlli della qualità o indagini relative a revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.
2. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o altri organismi è oggetto di delega espressa da parte dell'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti.
Quando delega compiti ad altre autorità o altri organismi, l'autorità competente può, caso per caso, chiedere la restituzione di tali competenze.
3. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per la vigilanza sulla conformità al presente regolamento e alle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso.
L'autorità competente informa la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di delegare i compiti di cui al paragrafo 1, punto c), ad altre autorità o altri organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legislazione a svolgere tali compiti nel caso in cui: la maggioranza delle persone coinvolte nella governance di tale autorità o organismo interessati sia indipendente dalla professione di revisione contabile.
Storico versioni
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