Art. 22 · Segreto professionale inerente alle autorità competenti

Art. 22

Segreto professionale inerente alle autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Segreto professionale inerente alle autorità competenti L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività, anche in qualità di lavoratori autonomi, presso le autorità competenti o qualsiasi autorità alla quale sono state delegate funzioni a norma dell' del presente regolamento, o che partecipano o hanno partecipato alla governance di dette autorità. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza degli obblighi di cui al presente regolamento o delle disposizioni legislative, dei regolamenti o delle procedure amministrative di uno Stato membro.
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