Art. 21
Condizioni di indipendenza
In vigore dal 16 apr 2014
Condizioni di indipendenza
Le autorità competenti sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.
Le autorità competenti possono consultare esperti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'espletamento di compiti specifici e possono altresì ricevere l'assistenza di esperti se questa è essenziale per il corretto svolgimento dei loro compiti. In questi casi gli esperti non sono coinvolti in alcuna decisione presa.
Non è consentito a una persona di essere membro dell'organo di governo o un responsabile decisionale di tali autorità se, durante la sua partecipazione o nel corso dei tre anni precedenti, tale persona:
a)
ha effettuato revisioni legali dei conti;
b)
ha detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile;
c)
è stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione contabile;
d)
è stata partner, dipendente o altrimenti incaricata da un'impresa di revisione contabile.
Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da influenza indebita da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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