Art. 20
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 16 apr 2014
Designazione delle autorità competenti
1. Le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e assicurare che le disposizioni del medesimo siano applicate sono designate tra le seguenti:
a)
l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;
b)
l'autorità competente di cui all', paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;
c)
l'autorità competente di cui all' della direttiva 2006/43/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che la responsabilità di assicurare l'applicazione di tutte o parte delle disposizioni del titolo III del presente regolamento debba essere conferita, se opportuno, alle autorità competenti di cui:
a)
all'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE;
b)
all', paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;
c)
all', paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;
d)
all' della direttiva 2007/64/CE;
e)
all' della direttiva 2009/138/CE;
f)
all', paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
o ad altre autorità designate in base al diritto nazionale.
3. Se sono state designate più autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le suddette autorità sono organizzate in modo tale che i rispettivi compiti siano assegnati con chiarezza.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per paesi e territori d'oltremare con i quali detto Stato membro ha relazioni speciali.
5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla designazione delle autorità competenti ai fini del presente regolamento.
La Commissione consolida e pubblica tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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