Art. 2 · Ambito d'applicazione

Art. 2

Ambito d'applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Ambito d'applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a: a) revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico; b) enti di interesse pubblico. 2.   Il presente regolamento si applica fatta salva la direttiva 2006/43/CE. 3.   Qualora a una cooperativa ai sensi dell', punto 14), della direttiva 2006/43/CE, a una cassa di risparmio o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero a un'impresa controllata o a un successore legale di una cooperativa, una cassa di risparmio o un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE sia richiesto o consentito, in base alle disposizioni nazionali, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, gli Stati membri possono decidere che il presente regolamento o alcune disposizioni del medesimo non si applichino alla revisione legale dei conti di tale ente, a condizione che i principi di indipendenza enunciati nella direttiva 2006/43/CE siano rispettati dal revisore legale quando effettua la revisione legale dei conti di uno dei suoi soci e dalle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti. 4.   Qualora a una cooperativa ai sensi dell', punto 14), della direttiva 2006/43/CE, a una cassa di risparmio o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero a un'impresa controllata o a un successore legale di tale cooperativa, cassa di risparmio o ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE sia richiesto o consentito, in base al diritto nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo obiettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di partecipazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale dei conti di uno dei suoi soci, sia applicato il principio d'indipendenza ai revisori legali che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti. 5.   Lo Stato membro informa la Commissione e il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile («il CEAOB») di cui all' di siffatte situazioni eccezionali di deroga al presente regolamento o ad alcune disposizioni del presente regolamento. Esso comunica alla Commissione e al CEAOB l'elenco delle disposizioni del presente regolamento che non si applicano alla revisione legale dei conti degli enti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i motivi che hanno giustificato l'esenzione concessa per tale deroga.
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