Art. 16
Conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile
In vigore dal 16 apr 2014
Conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, al conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, tenuto anche conto di quanto stabilito al paragrafo 7.
Laddove si applichi l', paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità alternativi di cui al suddetto articolo. In tal caso, non si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per il conferimento dell'incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile.
Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, la raccomandazione è motivata e contiene quanto meno due possibili alternative di conferimento, e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.
Nella raccomandazione il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6.
3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata a seguito della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:
a)
l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all', paragrafo 3, e che l'organizzazione della gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;
b)
l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;
c)
l'ente sottoposto a revisione è libero di determinare la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;
d)
laddove, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le autorità competenti di cui all' richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard sono inclusi nei documenti di gara;
e)
l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o all'impresa di revisione contabile candidati ai sensi all', paragrafo 8, e pubblicate dall'autorità competente ai sensi dell', lettera d);
f)
su richiesta, l'ente sottoposto a revisione deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all' che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.
Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo comma.
Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori legali e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'.
4. Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell', paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3.
5. La proposta all'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente sottoposto a revisione per il conferimento dell'incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione e la preferenza di cui al paragrafo 2 espressa dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile o dall'organo che svolge funzioni equivalenti.
Se si discosta dalla preferenza espressa dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Tuttavia, è necessario che il revisore legale o l'impresa di revisione contabili raccomandati dall'organo di amministrazione o di controllo abbiano preso parte alla procedura di selezione di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica qualora le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall'organo amministrativo o di controllo
6. Qualsiasi clausola di un contratto stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente di cui all' della direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda il conferimento dell'incarico a un particolare revisore legale o impresa di revisione contabile l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è nulla e priva di effetti.
L'ente di interesse pubblico informa direttamente e senza indugio le autorità competenti di cui all' di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare indebitamente in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.
7. Gli Stati membri possono decidere che, in determinate circostanze, gli enti di interesse pubblico debbano conferire l'incarico a un numero minimo di revisori legali o imprese di revisione contabile e fissare le condizioni volte a disciplinare le relazioni tra i revisori legali o le imprese di revisione incaricati.
Lo Stato membro che stabilisce un tale obbligo ne informa la Commissione e l'autorità europea di vigilanza pertinente.
8. Se l'ente sottoposto a revisione ha un comitato per le nomine su cui gli azionisti o i soci esercitano una considerevole influenza e che ha il compito di formulare raccomandazioni riguardanti la selezione dei revisori, gli Stati membri possono autorizzare tale comitato a svolgere le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al presente articolo ed esigere che esso presenti la raccomandazione di cui al paragrafo 2 all'assemblea generale degli azionisti o dei soci.
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