Art. 15
Conservazione delle informazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Conservazione delle informazioni
I revisori legali e le imprese di revisione contabile conservano i documenti e le informazioni di cui all', paragrafo 3, all', all', all', paragrafi da 4 a 7, agli , all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento e agli articoli 22 ter, 24 bis, 24 ter, 27 e 28 della direttiva 2006/43/CE per almeno cinque anni dalla produzione di tali documenti e informazioni.
Gli Stati membri possono esigere che i revisori legali e le imprese di revisione contabile conservino i documenti e le informazioni di cui al primo comma per un periodo più lungo conformemente alle loro norme sulla protezione dei dati di carattere personale e alle loro procedure amministrative e giudiziarie.
Storico versioni
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