Art. 14 · Informazioni per le autorità competenti

Art. 14

Informazioni per le autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni per le autorità competenti I revisori legali o le imprese di revisione contabile forniscono con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato, ripartendo tale fatturato in: a) ricavi da revisione legale, b) ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale, e c) ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, che non sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale.
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