Art. 14
Informazioni per le autorità competenti
In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni per le autorità competenti
I revisori legali o le imprese di revisione contabile forniscono con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato, ripartendo tale fatturato in:
a)
ricavi da revisione legale,
b)
ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale, e
c)
ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, che non sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
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