Art. 10 · Relazione di revisione

Art. 10

Relazione di revisione

In vigore dal 16 apr 2014
Relazione di revisione 1.   Il(I) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione. 2.   La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell' della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni: a) indica da chi o da quale organo siano stati incaricati il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile; b) indica la data del conferimento dell'incarico e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi del(i) revisore(i) legale(i) o dell'(e)impresa(e) di revisione contabile; c) fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni: i) una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode; ii) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e iii) ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio; d) spiega in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse; e) conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'; f) dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all', paragrafo 1, e che il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione; g) indica qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, all'ente sottoposto a revisione, alla(e) sua(e) impresa(e) controllata(e) e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione di gestione o nel bilancio. Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione. 3.   Salvo quanto richiesto dal paragrafo 2, lettera e), la relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'. La relazione di revisione è redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità. 4.   Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non utilizza il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la relazione di revisione.
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