Art. 83 · Referenti nazionali

Art. 83

Referenti nazionali

In vigore dal 16 apr 2014
Referenti nazionali 1.   Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale per facilitare il funzionamento delle procedure stabilite ai capi II e III. 2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il referente di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco dei referenti nazionali.
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