Art. 59 · Medicinali ausiliari

Art. 59

Medicinali ausiliari

In vigore dal 16 apr 2014
Medicinali ausiliari 1.   Possono essere utilizzati in una sperimentazione clinica esclusivamente i medicinali ausiliari autorizzati. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se all'interno dell'Unione non è disponibile alcun medicinale ausiliario autorizzato o se il promotore non può essere ragionevolmente tenuto a utilizzare un medicinale ausiliario autorizzato. Nel protocollo è inclusa una giustificazione specifica a tal fine. 3.   Gli Stati membri assicurano che medicinali ausiliari non autorizzati possano essere immessi nel loro territorio ai fini dell'utilizzo in una sperimentazione clinica conformemente al paragrafo 2.
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