Art. 56 · Registrazione, elaborazione, gestione e conservazione delle informazioni

Art. 56

Registrazione, elaborazione, gestione e conservazione delle informazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Registrazione, elaborazione, gestione e conservazione delle informazioni 1.   Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica sono registrate, elaborate, gestite e conservate dal promotore o dallo sperimentatore, a seconda dei casi, in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo preciso, tutelando al tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati personali dei soggetti in conformità del diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali. 2.   Sono attuate idonee misure tecniche e organizzative per tutelare le informazioni e i dati personali trattati da rivelazione, diffusione, modifica non autorizzati o illeciti, o dalla distruzione o perdita accidentale, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione attraverso una rete telematica.
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