Art. 54 · Misure urgenti in materia di sicurezza

Art. 54

Misure urgenti in materia di sicurezza

In vigore dal 16 apr 2014
Misure urgenti in materia di sicurezza 1.   Qualora un evento inatteso incida verosimilmente in maniera significativa sul rapporto rischio/beneficio, il promotore e lo sperimentatore adottano misure urgenti appropriate in materia di sicurezza per proteggere i soggetti. 2.   Il promotore notifica agli Stati membri interessati, mediante il portale UE, l'evento e le misure adottate. Tale notifica è effettuata senza indebito ritardo e comunque entro un termine massimo di sette giorni dalla data di adozione delle misure. 3.   Il presente articolo fa salvi i capi III e VII.
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