Art. 44
Valutazione da parte degli Stati membri
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione da parte degli Stati membri
1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri interessati, per via elettronica, le informazioni comunicate in conformità degli .
2. Gli Stati membri cooperano alla valutazione delle informazioni comunicate in conformità degli . La Commissione può definire o modificar le norme relative a tale cooperazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Il comitato etico responsabile partecipa alla valutazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se ciò è previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.
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