Art. 43 · Relazione annuale all'Agenzia da parte del promotore

Art. 43

Relazione annuale all'Agenzia da parte del promotore

In vigore dal 16 apr 2014
Relazione annuale all'Agenzia da parte del promotore 1.   Per quanto riguarda i medicinali sperimentali diversi dai placebo, il promotore trasmette annualmente all'Agenzia, attraverso la banca dati di cui all', paragrafo 1, una relazione sulla sicurezza di ciascun medicinale sperimentale utilizzato in una sperimentazione clinica di cui è il promotore. 2.   In caso di sperimentazioni cliniche che comportano l'uso di più di un medicinale sperimentale, il promotore può, se previsto dal protocollo, presentare una relazione unica sulla sicurezza relativa a tutti i medicinali utilizzati in tale sperimentazione clinica. 3.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene unicamente dati aggregati e anonimi. 4.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 decorre dalla prima autorizzazione di una sperimentazione clinica in conformità al presente regolamento. Esso ha termine alla conclusione dell'ultima sperimentazione clinica condotta dal promotore utilizzando il medicinale sperimentale.
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