Art. 40 · Banca dati elettronica per le comunicazioni in materia di sicurezza

Art. 40

Banca dati elettronica per le comunicazioni in materia di sicurezza

In vigore dal 16 apr 2014
Banca dati elettronica per le comunicazioni in materia di sicurezza 1.   L'Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 (l'«Agenzia») istituisce e gestisce una banca dati elettronica ai fini delle comunicazioni di cui agli . La banca dati è un modulo della banca dati di cui all' del regolamento (CE) n. 726/2004 («banca dati Eudravigilance»). 2.   L'Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, elabora un modulo strutturato standard online per le segnalazioni da parte dei promotori di sospette reazioni avverse gravi e inattese nella banca dati di cui al paragrafo 1.
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