Art. 36 · Notifica dell'avvio di una sperimentazione clinica e della conclusione dell'arruolamento dei soggetti

Art. 36

Notifica dell'avvio di una sperimentazione clinica e della conclusione dell'arruolamento dei soggetti

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica dell'avvio di una sperimentazione clinica e della conclusione dell'arruolamento dei soggetti 1.   Il promotore notifica a ciascuno Stato membro interessato l'avvio di una sperimentazione clinica associata a tale Stato membro mediante il portale UE. Tale notifica è effettuata entro quindici giorni dall'avvio della sperimentazione clinica associata a tale Stato membro. 2.   Il promotore notifica a ciascuno Stato membro interessato la prima visita del primo soggetto associata a tale Stato membro mediante il portale UE. La notifica è effettuata entro quindici giorni dalla prima visita del primo soggetto associata a tale Stato membro. 3.   Il promotore notifica a ciascuno Stato membro interessato la conclusione dell'arruolamento dei soggetti per una sperimentazione clinica in tale Stato membro mediante il portale UE. La notifica è effettuata entro quindici giorni dalla conclusione dell'arruolamento dei soggetti. In caso di riavvio dell'arruolamento si applica il paragrafo 1.
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