Art. 27
Aggiornamento mediante atti delegati
In vigore dal 16 apr 2014
Aggiornamento mediante atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica degli allegati I e II allo scopo di adeguarli al progresso tecnico o di tener conto degli sviluppi normativi internazionali che interessano l'Unione o gli Stati membri, nel campo delle sperimentazioni cliniche.
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