Art. 15 · Principi generali

Art. 15

Principi generali

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali È possibile apportare una modifica sostanziale, compresa l'aggiunta di un sito di sperimentazione clinica o il cambio di uno sperimentatore principale presso il sito di sperimentazione clinica, esclusivamente previa approvazione in conformità della procedura stabilita nel presente capo.
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