Art. 13 · Nuova presentazione di una domanda di autorizzazione

Art. 13

Nuova presentazione di una domanda di autorizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Nuova presentazione di una domanda di autorizzazione Il presente capo lascia impregiudicata, a seguito del rifiuto di un'autorizzazione o del ritiro di una domanda di autorizzazione, la possibilità per il promotore di presentare una domanda di autorizzazione a qualsiasi Stato membro interessato in cui intende condurre la sperimentazione clinica. Tale domanda è considerata una nuova domanda di autorizzazione a un'altra sperimentazione clinica.
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