Art. 7 · Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione

Art. 7

Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione

In vigore dal 16 apr 2014
Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione 1.   I produttori di composti fluorurati prendono, per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante: a) la produzione; b) il trasporto; e c) lo stoccaggio. Il presente articolo si applica altresì qualora i gas fluorurati a effetto serra siano generati come sottoprodotti. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, è vietata l’immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati all’allegati II, a meno che, se del caso, i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di tale immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili. Tale requisito si applica a partire dall’11 giugno 2015.
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