Art. 5 · Sistemi di rilevamento delle perdite

Art. 5

Sistemi di rilevamento delle perdite

In vigore dal 16 apr 2014
Sistemi di rilevamento delle perdite 1.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite. 2.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’, paragrafo 2, lettere f) e g) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017, assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite. 3.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), che sono soggette ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento. 4.   Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’, paragrafo 2, lettera f), che sono soggette al paragrafo 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:517:oj#art-5