Art. 21 · Riesame

Art. 21

Riesame

In vigore dal 16 apr 2014
Riesame 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ relativo all’aggiornamento degli allegati I, II e IV sulla base di nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici o di nuove relazioni del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate. 2.   Sulla base delle informazioni sull’immissione in commercio dei gas elencati negli allegati I e II comunicate ai sensi dell’ e sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra rese disponibili a norma dell’ e sulla base di qualsiasi informazione pertinente ricevuta dagli Stati membri, la Commissione controlla l’applicazione e gli effetti del presente regolamento. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione pubblica una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione pubblica una relazione completa sugli effetti del presente regolamento, comprendente in particolare: a) una previsione sulla domanda di idrofluorocarburi fino al 2030 e oltre; b) una valutazione della necessità di ulteriori interventi da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra; c) una panoramica degli standard europei e internazionali, delle norme nazionali in materia di sicurezza e dei codici edilizi negli Stati membri in relazione alla transizione ai refrigeranti alternativi; d) un esame della disponibilità di alternative economiche e tecnicamente praticabili ai prodotti e alle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra per i prodotti e le apparecchiature non elencati nell’allegato III, tenendo conto dell’efficienza energetica. 3.   Entro il 1o luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del divieto a norma dell’allegato III, punto 13, che esamina in particolare la disponibilità di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili ai sistemi di refrigerazione centralizzati multipack di cui a tale disposizione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di modificare la disposizione a norma dell’allegato III, punto 13. 4.   Entro il 1o luglio 2020 la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili, che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nei nuovi commutatori secondari a media tensione e nei nuovi piccoli sistemi di condizionamento d’aria monosplit e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare l’elenco riportato all’allegato III. 5.   Entro il 1o luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del metodo di assegnazione delle quote, che include l’impatto dell’assegnazione gratuita delle quote, e i costi di attuazione del presente regolamento negli Stati membri e di un eventuale accordo internazionale sugli idrofluorocarburi, se del caso. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di: a) modificare il metodo di assegnazione delle quote; b) stabilire un metodo appropriato di distribuzione di eventuali proventi. 6.   Entro il 1o gennaio 2017, la Commissione pubblica una relazione di esame della normativa dell’Unione riguardo alla formazione di persone fisiche alla manipolazione in condizioni di sicurezza di refrigeranti alternativi per sostituire o ridurre l’uso di gas fluorurati a effetto serra e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare la pertinente normativa dell’Unione.
Storico versioni

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