Art. 17 · Registro

Art. 17

Registro

In vigore dal 16 apr 2014
Registro 1.   Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e ne assicura il funzionamento («il registro»). I seguenti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel registro: a) i produttori e gli importatori cui è stata assegnata una quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’, paragrafo 5; b) le imprese cui è stata trasferita una quota ai sensi dell’; c) i produttori e gli importatori che intendono presentare una dichiarazione a norma dell’, paragrafo 2; d) i produttori e gli importatori che forniscono idrofluorocarburi o le imprese che li ricevono per le finalità elencate nell’, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a f); e) gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature, conformemente all’. La registrazione è effettuata mediante una domanda alla Commissione secondo le procedure stabilite dalla Commissione. 2.   La Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 3.   La Commissione assicura che i produttori e gli importatori registrati siano informati, mediante il registro, sulle quote assegnate e sulle eventuali modifiche che intervengono nel corso del periodo di assegnazione. 4.   Le autorità competenti, comprese le autorità doganali, degli Stati membri hanno accesso al registro a fini informativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:517:oj#art-17