Art. 16 · Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi

Art. 16

Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi

In vigore dal 16 apr 2014
Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi 1.   Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 2.   I produttori e gli importatori che per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 non hanno comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 842/2006 possono dichiarare l’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nell’anno successivo. La dichiarazione è inviata alla Commissione con l’indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità che si prevede di immettere in commercio. La Commissione emana una comunicazione sui termini per la presentazione di queste dichiarazioni. Prima di presentare la dichiarazione a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, le imprese sono tenute a registrarsi nel registro di cui all’. 3.   Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’ per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 4.   I produttori e gli importatori per i quali sono stati definiti valori di riferimento possono dichiarare le quantità aggiuntive anticipate secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 5.   La Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all’allegato VI. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell’Unione, o che hanno ricevuto il mandato di rappresentante esclusivo con sede nell’Unione ai fini del rispetto dei requisiti fissati nel presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso che ha ricevuto il mandato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Il rappresentante esclusivo adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano al produttore e all’importatore a norma del presente regolamento.
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