Art. 15 · Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio

Art. 15

Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio

In vigore dal 16 apr 2014
Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio 1.   La Commissione provvede affinché la quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell’Unione ogni anno non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente all’allegato V. I produttori e gli importatori assicurano che la quantità di idrofluorocarburi calcolata conformemente all’allegato V che ognuno di essi immette in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata ai sensi dell’, paragrafo 5, o trasferita ai sensi dell’. 2.   Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l’anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell’Unione per essere distrutti; b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima; c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell’esportazione fuori dell’Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un’altra parte all’interno dell’Unione, prima dell’esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare; e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un’impresa che li utilizza per l’incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori; f) a partire dal 1o gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un’impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici. 3.   Il presente articolo e gli si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato. 4.   Su richiesta motivata di un’autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall’obbligo delle quote di cui al paragrafo 1, idrofluorocarburi destinati a essere utilizzati in applicazioni specifiche, o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature qualora sia dimostrato che: a) per queste particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, alternative non sono disponibili o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e b) non si possa garantire una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:517:oj#art-15