Art. 8 · Immigrazione e misure prima della partenza

Art. 8

Immigrazione e misure prima della partenza

In vigore dal 16 apr 2014
Immigrazione e misure prima della partenza Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità del diritto dell’Unione, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti: a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo interculturale, anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego; b) la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e compatibilità delle competenze e qualifiche di un paese terzo con quelle di uno Stato membro; c) formazioni atte a migliorare l’occupabilità in uno Stato membro; d) l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua; e) l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (20).
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