Art. 24
Coordinamento
In vigore dal 16 apr 2014
Coordinamento
La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute tramite strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:
a)
siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
b)
siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;
c)
servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:516:oj#art-24