Art. 24 · Coordinamento

Art. 24

Coordinamento

In vigore dal 16 apr 2014
Coordinamento La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute tramite strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni: a) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione; b) siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo; c) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione.
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