Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
i)
«status di rifugiato» ai sensi dell’, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;
ii)
«status di protezione sussidiaria» ai sensi dell’, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure
iii)
qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);
b)
«altri programmi di ammissione umanitaria»: un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;
c)
«protezione internazionale»: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
d)
«rimpatrio»: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all’ della direttiva 2008/115/CE;
e)
«cittadino di paese terzo»: una persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
f)
«allontanamento»: l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all’ della direttiva 2008/115/CE;
g)
«partenza volontaria»: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all’ della direttiva 2008/115/CE;
h)
«minore non accompagnato»: un cittadino di paese terzo d’età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;
i)
«persona vulnerabile»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
j)
«familiare»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
k)
«situazione di emergenza»: la situazione risultante:
i)
da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,
ii)
dall’attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure
iii)
da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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