Art. 18
Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale
1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell’Unione nell’arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l’importo aggiuntivo previsto all’, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.
2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all’articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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