Art. 16 · Risorse per azioni specifiche

Art. 16

Risorse per azioni specifiche

In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per azioni specifiche 1.   Agli Stati membri può essere assegnato l’importo aggiuntivo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II. 2.   Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento per modificare l’allegato II nel quadro della revisione intermedia di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014. Sulla base dell’elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse. 3.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l’attuazione delle azioni specifiche elencate nell’allegato II del presente regolamento.
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