Art. 12 · Misure di rimpatrio

Art. 12

Misure di rimpatrio

In vigore dal 16 apr 2014
Misure di rimpatrio Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di rimpatrio, il Fondo sostiene le azioni incentrate sulle persone di cui all’ del presente regolamento. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti: a) misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all’identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari; b) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione; c) le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l’assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l’assistenza prima e dopo il rimpatrio; d) le operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, ad eccezione dell’uso di attrezzature coercitive; e) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche; f) le strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo; g) l’assistenza specifica alle persone vulnerabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:516:oj#art-12