Art. 11 · Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio

Art. 11

Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio

In vigore dal 16 apr 2014
Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’ del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi: a) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario; b) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario; c) cittadini di paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all’ e all’, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma: a) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento; b) prestare assistenza sociale, garantire l’informazione o l’assistenza nelle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l’informazione o la consulenza; c) assicurare l’assistenza legale e linguistica; d) fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili; e) introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE; f) creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento; g) creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici; h) formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.
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