Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno; b)   «norme comuni dell’Unione»: l’applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in materia di controllo alle frontiere e di visti in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), del catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, del manuale pratico per le guardie di frontiera, del manuale sui visti, del manuale EUROSUR e di tutti gli altri regolamenti e linee guida da adottare a livello dell’Unione per quanto riguarda il controllo alle frontiere e i visti; c)   «frontiere esterne temporanee»: i) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale; ii) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale; d)   «valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006; e)   «meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013; f)   «situazione di emergenza»: situazione risultante da un’urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si verifica – o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o qualsiasi altra situazione d’emergenza debitamente circostanziata che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne; g)   «sezione frontiere esterne»: la totalità o una parte della frontiera terrestre o marittima esterna di uno Stato membro quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro di coordinamento nazionale o qualsiasi altra autorità nazionale competente ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n 1052/2013.
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