Art. 15 · Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici

Art. 15

Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici

In vigore dal 16 apr 2014
Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell’Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppioni di spesa. La ripartizione della dotazione di cui all’, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all’. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi informatici almeno una volta all’anno e ogniqualvolta sia opportuno.
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