Art. 13
Azioni dell’Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Azioni dell’Unione
1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’.
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
a)
sostenere attività preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compreso il rafforzamento della governance dell’area Schengen mettendo a punto e applicando il meccanismo di valutazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione per le visite in loco di esperti della Commissione e degli Stati membri partecipanti;
b)
migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;
c)
sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, compresi strumenti statistici comuni, metodi e indicatori comuni;
d)
sostenere e seguire l’attuazione del diritto e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella misura in cui ciò rientri nell’ambito di applicazione dello strumento;
e)
promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione delle migliori prassi e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;
f)
promuovere progetti miranti all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione integrato delle frontiere europee;
g)
sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;
h)
migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;
i)
sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti che mirano a verificare e convalidare progetti di ricerca;
j)
sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’, paragrafo 2.
3. Le azioni dell’Unione sono attuate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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