Art. 12 · Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen

Art. 12

Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen

In vigore dal 16 apr 2014
Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con l’agenzia Frontex, le modalità per trattare le risultanze, comprese le eventuali carenze, e per attuare le raccomandazioni nell’ambito del suo programma nazionale. Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 514/2014 per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni. Il finanziamento delle azioni correttive è prioritario. Previa discussione con la Commissione e con l’agenzia Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell’ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.
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