Art. 7 · Assistenza emergenziale

Art. 7

Assistenza emergenziale

In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza emergenziale 1.   In risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di prestare assistenza emergenziale. In tal caso essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. 2.   Entro i limiti delle risorse disponibili, l’assistenza emergenziale può ammontare al 100 % delle spese ammissibili. 3.   L’assistenza emergenziale può consistere in assistenza negli Stati membri e in paesi terzi conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici. 4.   L’assistenza emergenziale può finanziare spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1o gennaio 2014, qualora necessario per attuare l’azione. 5.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie dell’Unione.
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