Art. 6 · Quadro di attuazione

Art. 6

Quadro di attuazione

In vigore dal 16 apr 2014
Quadro di attuazione 1.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su sua iniziativa, nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro per le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 3.   Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l’assistenza emergenziale. 4.   Le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie esecutive; o indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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