Art. 56
Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano le valutazioni di cui all’, paragrafo 1. La valutazione da svolgere nel 2017 contribuisce a migliorare la qualità dell’elaborazione e dell’esecuzione dei programmi nazionali, in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione.
2. Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari per le valutazioni di cui al paragrafo 1, compresi i dati relativi agli indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione.
3. Le valutazioni di cui all’, paragrafo 1, sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate. Tali esperti possono essere affiliati ad un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.
4. Le valutazioni di cui all’, paragrafo 1, sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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