Art. 54 · Relazioni di esecuzione

Art. 54

Relazioni di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Relazioni di esecuzione 1.   Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2022 incluso, l’autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023. 2.   Le relazioni annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue: a) esecuzione del programma nazionale con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori; b) ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale. 3.   Alla luce della revisione intermedia di cui all’, la relazione annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta: a) le informazioni elencate al paragrafo 2; b) i progressi verso il conseguimento degli obiettivi dei programmi nazionali, realizzati con il contributo a carico del bilancio dell’Unione; c) il coinvolgimento dei partner pertinenti ai sensi dell’. 4.   La relazione annuale di esecuzione presentata nel 2020 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla valutazione di cui al paragrafo 2, comprendono informazioni e la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale, tenendo presente l’esito del dialogo politico di cui all’, paragrafo 1. 5.   Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate in tali paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro interessato che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile. 6.   La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi dalla sua data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata. 7.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito a problemi riportati nella relazione annuale di esecuzione dell’autorità responsabile che incidono sull’attuazione del programma nazionale. In tal caso, l’autorità responsabile fornisce le informazioni necessarie con riguardo a tali osservazioni e, se del caso, informa la Commissione in merito alle misure adottate. La Commissione è informata entro tre mesi dalla formulazione di tali osservazioni. 8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali sono redatte la relazione annuale di esecuzione e la relazione finale di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-54