Art. 53 · Informazione e pubblicità

Art. 53

Informazione e pubblicità

In vigore dal 16 apr 2014
Informazione e pubblicità 1.   Gli Stati membri e le autorità responsabili sono responsabili di quanto segue: a) un sito o portale web che fornisca informazioni sui programmi nazionali nello Stato membro interessato e sull’accesso agli stessi; b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali; c) pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici, mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei programmi nazionali. 2.   Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dell’esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale web. L’elenco delle azioni include informazioni aggiornate sui beneficiari finali, sul nome dei progetti e sull’ammontare del finanziamento dell’Unione ad essi destinato. 3.   Di norma, le informazioni sono rese pubbliche, eccetto nel caso in cui sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per definire le norme relative alle misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e alle misure di informazione destinate ai beneficiari. 5.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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