Art. 51 · Eccezioni al disimpegno

Art. 51

Eccezioni al disimpegno

In vigore dal 16 apr 2014
Eccezioni al disimpegno 1.   L’importo interessato dal disimpegno s’intende ridotto degli importi che l’autorità responsabile non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di: a) azioni sospese in virtù di procedimenti giudiziari o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’esecuzione del programma nazionale, in tutto o in parte. Le autorità responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma nazionale. La riduzione può essere richiesta una volta, se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno. Qualora la sospensione o la causa di forza maggiore si prolunghi per oltre un anno, la riduzione può essere richiesta più volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l’esecuzione dell’azione e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale. 2.   Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, al fine di dichiarare l’importo entro la chiusura dell’esercizio precedente. 3.   Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N + 2.
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