Art. 49 · Rimborso

Art. 49

Rimborso

In vigore dal 16 apr 2014
Rimborso 1.   Qualsiasi rimborso nei confronti del bilancio dell’Unione è effettuato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine. 2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.
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