Art. 45 · Liquidazione annuale dei conti

Art. 45

Liquidazione annuale dei conti

In vigore dal 16 apr 2014
Liquidazione annuale dei conti 1.   Entro il 31 maggio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive. 2.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua attuazione, compresi lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-45