Art. 44 · Richiesta di pagamento del saldo annuale

Art. 44

Richiesta di pagamento del saldo annuale

In vigore dal 16 apr 2014
Richiesta di pagamento del saldo annuale 1.   Entro il 15 febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni richieste dall’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I documenti presentati fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale. La scadenza del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogata dalla Commissione al massimo al 1o marzo, previa comunicazione da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. 2.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di fornire ulteriori informazioni ai fini della liquidazione annuale dei conti. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso. 3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali i sono redatti i documenti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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