Art. 43 · Uso dell’euro

Art. 43

Uso dell’euro

In vigore dal 16 apr 2014
Uso dell’euro 1.   Gli importi che figurano nei programmi nazionali presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro. 2.   Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione. 3.   Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità responsabile prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.
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