Art. 42 · Sospensione del pagamento

Art. 42

Sospensione del pagamento

In vigore dal 16 apr 2014
Sospensione del pagamento 1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale se: a) il sistema di gestione e di controllo del programma nazionale presenta gravi carenze di funzionamento che hanno messo a repentaglio il contributo dell’Unione al programma nazionale stesso e per le quali non sono state adottate misure correttive; b) le spese figuranti nei conti annuali sono connesse a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; o c) lo Stato membro non ha adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’; 2.   La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte del pagamento di un saldo annuale dopo aver dato allo Stato membro interessato l’opportunità di presentare osservazioni. 3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte del pagamento di un saldo annuale quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.
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